Via libera in prima lettura alla Camera con 268 voti a favore, 36 contrari e 112 astensioni al testo unificato delle proposte di legge dal titolo “Disposizioni in materia di partiti politici”, che dovrebbero favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
A favore della legge di riforma hanno votato Pd, Ap, Sc e il presidente del gruppo Misto Pino Pisicchio. Il no è arrivato invece dai deputati di Sinistra Italiana e dai Conservatori e Riformisti, mentre si sono astenuti il M5S, Fi, Lega Nord e i deputati di Democrazia Solidale-Centro Democratico.
Trasparenza, democrazia, partecipazione sono i tre principali obiettivi che, a parere della maggioranza di governo, la legge di riforma intende conseguire. Il testo prevede anzitutto che l’organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici devono essere improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, al fine di “favorire – dice l’articolo 1 – la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica”.
Sono integrate le disposizioni già esistenti sul contenuto necessario degli statuti dei partiti registrati, introducendo regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti e richiedendo l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali.
Si riconosce il principio della ripartizione delle risorse tra organi centrali e territoriali. Punto centrale è che il partito, il movimento o il gruppo politico “detiene l’esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso”. Quindi il simbolo e la denominazione non possono appartenere a un singolo individuo, riducendo, almeno questa è l’intenzione, il rischio del partito personale.
Partiti, movimenti e soggetti politici devono garantire la trasparenza e avere uno statuto depositato, che attesti chi è il legale rappresentante, chi è il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale. Inoltre quali sono gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni. Devono inoltre essere stabilite le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste.
Nell’articolo 4 sono contenute le norme per le ‘Elezioni trasparenti’ con una serie di disposizioni secondo cui i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche devono depositare, contestualmente al contrassegno, lo statuto registrato, o, in mancanza, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza.
Tutte queste informazioni devono essere ‘riversate’ e pubblicate in un apposito sito del ministero dell’Interno. In caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, le liste sono ricusate dall’Ufficio centrale circoscrizionale.
Chiarezza sui finanziamenti, sui contributi e sulla fornitura di beni o servizi. Accessibilità e pubblicità delle informazioni sulle erogazioni private. Sanzioni per chi non rispetta le norme. Sono gli elementi portanti dell’articolo 6, vero punto di snodo della legge sul quale c’è stato un confronto acceso tra M5S e Pd, ma anche da parte di Cor e Si, sul finanziamento e sul collegamento tra partiti e fondazioni politiche.
Ciascun partito, movimento o gruppo politico dovrà rendere “facilmente accessibile” nel proprio sito internet, in un’apposita sezione denominata ‘Trasparenza’, l’elenco di tutti i beni immobili, beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, di cui sia intestatario il partito, movimento e gruppo politico organizzato medesimo. L’elenco deve essere aggiornato in caso di variazioni, qualora ciò non avvenisse, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro.
Nel caso di erogazione di finanziamenti, contributi pari o superiore a 5.000 euro l’anno, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a fare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 e euro 15.000, possono essere rese pubbliche solo se c’è il consenso del soggetto erogante.
Questo passaggio della legge è stato oggetto di scontro con M5S che ha presentato emendamenti per ottenere la piena trasparenza dei finanziamenti ma il Pd ha obiettato che la legge si allinea al parere del garante della Privacy. Entro il 15 luglio di ciascun anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di garanzia dei partiti politici una dichiarazione in cui attestano l’avvenuta pubblicazione nei siti internet dei rispettivi partiti di tutte le erogazioni ricevute, se non adempiono viene applicata una sanzione di 30.000 euro.
L’articolo 6 stabilisce che i “rapporti tra il partito, movimento e gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai princìpi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile”. L’obbligo di presentare il rendiconto viene limitato ai partiti che abbiano eletto un rappresentante alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo e vengono estese le relative sanzioni.
Viene infine disciplinata la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell’attività politica. Per potervi accedere, partiti, movimenti e gruppi politici devono essere iscritti all’apposito registro, previsto dalla legge presentata nel 2014 dal governo Letta, che abolisce il finanziamento pubblico dei partiti. Così congegnata, la norma esclude di fatto il M5S, che non si è mai iscritto al registro, rinunciando di conseguenza anche al finanziamento privato attraverso il meccanismo del 2 x mille.
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