Il Consiglio dei ministri vara il decreto che stabilisce in quali casi e per quali categorie sarà obbligatorio il “Green pass” dal 15 ottobre

Il Consiglio dei ministri ha varato (con approvazione all’unanimità, secondo quanto si apprende in forma ufficiosa) il decreto che rende obbligatorio il Green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (data presunta di scadenza dello stato d’emergenza), per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, anche per i lavoratori esterni all’amministrazione o all’azienda.

La bozza di decreto (secondo quanto apprende l’ANSA)  è composta da 8 articoli, con alcune norme ancora incomplete, e disciplina l’obbligo per l’ingresso nei luoghi di lavoro, per tutti i dipendenti e anche per chi acceda a quei luoghi per svolgere la sua “attività lavorativa e formativa”.

Tra le categorie tenute alla esibizione del documento figurano anche i guariti dal Covid (che non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino anticovid per avere il green pass, ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione).

Chi non ha il Green pass avrà comunque il “diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Lo specificano le norme della bozza del dl per il “super” Green pass, suscettibile di modifiche in Cdm. La bozza prevede sanzioni, inclusa la sospensione e lo stop allo stipendio, per chi per cinque giorni consecutivi si presenti al lavoro senza quel documento. Ma in ogni caso non si potrà arrivare al licenziamento del lavoratore.

L’obbligo di Green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica anche “ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice”, quindi anche a sindaci e presidenti di Regione, nonché ai consiglieri. Sugli organi costituzionali, come le Camere, però, il governo non può intervenire dal momento che hanno autonomia decisionale, dunque una norma dispone che “gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento“.

L’obbligo di esibire il green pass varrà anche per i magistrati, compresi quelli onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie che devono accedere agli uffici giudiziari. Le disposizioni non valgono invece per avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.

 L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari.  L’obbligo dunque si applicherà ad esempio all’idraulico o all’elettricista che svolga il suo lavoro nel pubblico e nel privato, ma anche a colf e badanti. La norma dispone infatti che “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde“.

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