L’Oberlandesgericht Wien, l’alta Corte del tribunale regionale di Vienna, ha bollato come “pubblicità ingannevole” lo spot con cui la Fiat ha pubblicizzato le sue vetture impegnandosi a fare pagare il prezzo dell’auto più tardi, dopo 500 giorni, senza però indicare esplicitamente le spese aggiuntive.
Appena lanciata in Austria la promozione, erano stati adombrati dubbi dalle associazioni dei consumatori. Queste spese non sono state citate nè nella pubblicità, nè nel testo parlato: gli spot – è stato obiettato – non contengono alcuna indicazione che allerti il destinatario del messaggio che l’offerta è soggetta ad una serie di limitazioni che ridimensionano in modo notevole l’offerta stessa. Inoltre, la breve durata delle informazioni in sovraimpressione nello spot TV, rendono “oggettivamente impossibile, per qualsiasi consumatore, la lettura e la conseguente presa di coscienza delle condizioni dell’offerta promozionale, soprattutto in assenza di qualunque indicazione nel claim principale”. Perciò, secondo l’OLG Wien, la pubblicità è “fuorviante”.
Nello specifico l’autorità, accogliendo il ricorso presentato dall’associazione per l’informazione del consumatore (VKI) per conto del Ministero degli affari sociali, spiega che “l’omessa indicazione relativa ai costi aggiuntivi di 200 euro in spese, incide profondamente nell’orientare le scelte dei consumatori, in quanto l’assenza di indicazioni in merito all’esistenza di spese aggiuntive al prezzo offerto può spingere i destinatari dell’offerta all’acquisto di un’autovettura Fiat proprio con l’aspettativa di poterla pagare dopo 500 giorni con la possibilità di usufruire di un prezzo dell’autovettura particolarmente conveniente, senza spese aggiuntive. Mentre la pubblicità deve richiamare determinate informazioni obbligatorie, soprattutto per quanto riguarda il tasso di interesse annuo effettivo e l’importo totale da pagare da parte del consumatore. In particolare in una pubblicità, che prevede prestiti e pagamenti, i consumatori devono ottenere ulteriori informazioni affinché siano in grado di stimare in anticipo quanto questi crediti possono essere costosi per loro. Va precisato che la sentenza non è definitiva perché appellabile.
Giovanni D’Agata
Sportello dei diritti
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