Da martedì 13 dicembre scatta l’obbligo per tutti gli alimenti confezionati di apporre in etichetta la dichiarazione nutrizionale, che conterrà tra l’altro l’indicazione delle calorie, i grassi e gli zuccheri. Lo ha annunciato la Coldiretti precisando che la dichiarazione nutrizionale dovrà specificare le informazioni relative a: valore energetico, quantità di grassi (di cui gli acidi grassi saturi), carboidrati (di cui gli zuccheri), proteine e sale, espressi per 100 grammi o 100 millilitri di prodotto e, facoltativamente, anche per porzione.
Si tratta dell’ultima tappa per la completa entrata in vigore del Regolamento UE n. 1169/2011 sull’etichetta europea, che introduceva l’obbligo di informazioni più trasparenti e leggibili su cibi e alimenti e la cui applicazione in Italia è partita il 13 dicembre del 2014. Da allora le etichette devono riportare piu’ informazioni: dalla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze, all’indicazione del tipo di oli e grassi utilizzati, dalla data di congelamento, alle informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati. Per esempio non si può più utilizzare il solo termine “latte”, se si usa latte in polvere o proteine del latte. Il provvedimento prevede anche la dichiarazione nutrizionale, applicabile però, appunto, dal 13 dicembre 2016. Per la definizione dei valori da inserire nelle dichiarazioni nutrizionali – precisa Coldiretti – il produttore potrà riferirsi o ad analisi presso i laboratori o al calcolo sulla base di valori medi noti o effettivi, relativi agli ingredienti utilizzati o su dati generalmente stabiliti e accettati. Si potranno anche indicare gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre e i sali minerali o vitamine se contenuti in quantità significative.
Il regolamento comunitario del 2011 – precisa Coldiretti – prevede anche alcuni prodotti esentati dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale. Tra questi, i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti, per esempio gli ortofrutticoli di III gamma (frutta e verdure surgelate) e quelli di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo) che non hanno subito alcun trattamento. Non saranno obbligati alla dichiarazione nutrizionale anche: i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti, per esempio l’uva passa; le piante aromatiche; le spezie o le loro miscele; gli alimenti confezionati in imballaggi la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm quadrati; gli alimenti anche confezionati in maniera artigianale offerti in vendita diretta dalle microimprese nell’ambito del circuito locale della provincia dove ha sede l’impresa.
Rientrano invece nell’obbligo della dichiarazione nutrizionale l’olio di oliva, considerato dalla Commissione Ue un prodotto trasformato, e il prosciutto crudo, non essendo monoingrediente a causa del passaggio del sale all’alimento a seguito della salagione (utilizzata per la maturazione/stagionatura).
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