Processo d’appello: Veronica Lario dovrà restituire all’ex marito Silvio Berlusconi 43 milioni di assegni di divorzio

Silvio Berlusconi con la moglie Veronica Lario al teatro La Scala per la prima del Nabucco, l’ 8 dicembre 1986. (Archivio Ansa)

Veronica Lario dovrà restituire 43 milioni all’ex marito Silvio Berlusconi. Lo ha deciso la Corte d’Appello di Milano, Sezione Famiglia, che ha accolto il ricorso presentato dall’ex premier, assistito dall’avvocato Pier Filippo Giuggioli, condividendo una recente sentenza della Cassazione secondo cui nel computo dell’assegno di divorzio vale il criterio dell’autosufficienza economica del coniuge e non il tenore di vita goduto durante le nozze.  Berlusconi è riuscito a dimostrare che la ex moglie disponeva di una liquidità per 16milioni, oltre a società e gioielli, che la rendono autosufficiente. Pertanto, non solo Veronica Lario non percepirà più l’assegno di mantenimento da Silvio Berlusconi, ma dovrà restituire quanto percepito finora e cioè il milione e 400 mila euro al mese  stabilito in sede di divorzio il Tribunale di Monza.

Ai bei tempi. (Archivio Ansa, foto di Danilo Schiavella) 

Con la “revoca dell’assegno divorzile” disposto dai giudici “a far tempo dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio e quindi da marzo 2014”, Veronica Lario, (il cui nome di battesimo è Miriam Bartolini), sulla carta dovrebbe restituire all’ex marito poco più di 60 milioni. Ma in pratica, in base ai complicatissimi rapporti di debiti e crediti tra i due ex coniugi, gliene dovrà circa 43, più le spese legali. In sospeso, e al di fuori del procedimento con cui è

Questa foto (di Luca Zennaro per Ansa) è del 27 luglio 2008

stato azzerato l’assegno di divorzio, ci sono dei conti da saldare. Lei infatti ha  chiesto il pignoramento di 26 milioni di euro (ora bloccati sui conti del Cavaliere). Tale somma comprende una quota, quella più consistente, del mancato pagamento da parte di lui di una serie di mensilità dell’assegno stabilito in sede di separazione e un’altra quota, per un importo più contenuto, relativo ad alcune mensilità non percepite del mantenimento divorzile ora revocato e che quindi verrà cancellata.

Si chiude così, in attesa della probabile impugnazione da parte di Veronica, il nuovo round della guerra a suon di ricorsi e cifre esorbitanti tra la ex first lady e l’ex premier, cominciata nelle aule di Tribunale otto anni fa.

I NUOVI PARAMETRI

Ecco i 4 principali “indici” forniti dal verdetto 11504 della Cassazione sull’assegno di divorzio – “per accertare” la sussistenza, o meno, “dell’indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno e quindi l’adeguatezza, o meno, dei “mezzi”, nonchè la possibilità, o meno, “per ragioni oggettive, di procurarseli.

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri ‘lato sensu’ imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l’assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione”.

Tocca all’ex coniuge che chiede l’assegno, “allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive”. “Tale onere probatorio – spiega la Cassazione – ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell’indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all’eccezione e alla prova contraria dell’altro” ex coniuge al quale l’assegno è chiesto.

In particolare, prosegue la Suprema Corte, “mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l’onere del richiedente l’assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative iniziative assunte per il raggiungimento dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.

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