La circolare «Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni o personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2», che porta la data del 27 gennaio 2020, ed è a firma del Direttore generale del ministero della Salute Gianni Rezza, riassume i criteri previsti per il rientro a scuola di alunni e personale docente e non docente in caso di Covid o di altra patologia.
La circolare, inviata ad una cinquantina di soggetti interessati fra ministeri enti e Federazioni, prevede 4 tipologie di intervento:
1) ALUNNO O OPERATORE SCOLASTICO POSITIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2. Se il test risulta positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e si indicano le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare) a distanza di 24 ore l’uno dall’ altro con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità. L’ alunno o operatore scolastico rientrerà a scuola con attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità.
2) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO NEGATIVO AL TEST DIAGNOSTICO PER SARS-COV-2. Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, la persona rimarrà a casa fino a guarigione clinica.
3) ALUNNO OD OPERATORE SCOLASTICO CONVIVENTE DI UN CASO ACCERTATO. Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
4) ATTESTAZIONE DI NULLA OSTA ALL’ INGRESSO O RIENTRO IN COMUNITÀ DOPO ASSENZA PER MALATTIA. In caso di test diagnostico per Sars-cov-2 con esito positivo, dopo aver preso in carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico/terapeutico si predispone, dopo la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’ altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ ingresso o al rientro in comunità”. In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni e si redigerà una attestazione che l’alunno o operatore scolastico può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti nazionali e regionali. (Ansa)
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