Decreto legge del governo stabilisce che è prolungato fino al 27 marzo il divieto di spostamenti tra le regioni (e nelle province autonome). Regole più stringenti nelle “zone rosse”

Il Consiglio dei ministri ha approvato – su proposta del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e del ministro della Salute, Roberto Speranza –  il decreto legge che fissa norme anti-covid più stringenti del passato, prolungando il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e conferma la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni. Mentre vige il divieto, nelle zone rosse, per gli spostamenti verso abitazioni private. Questi divieti valgono “salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Resta nelle zone gialle e arancioni la possibilità, una sola volta al giorno, di spostarsi , tra le 5 e le 22, verso un’altra abitazione privata in massimo due persone, con i figli minori di 14 anni. Questa possibilità invece non vale nelle aree rosse.

La ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha illustrato in Consiglio dei ministri le proposte messe a punto dalle Regioni per la gestione dell’emergenza Covid. Le richieste sono state poi inviate dagli uffici del ministro a tutti i ministeri.

Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti. Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

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