La Cassazione: Non è stalking se la vittima risponde a lungo o con sms

stalking-reato-responsabile-civileViene meno l’accusa di stalking – anche se rimane configurabile quella di ingiuria o minaccia – nei confronti di chi perseguita una persona tramite telefonate se la vittima di questi contatti indesiderati si intrattiene a parlare o risponde agli sms di colui o colei che ha deciso di non frequentare più. E vengono meno, se i contatti indesiderati non vengono lasciati cadere nel vuoto, anche le misure di protezione, come il divieto di avvicinamento, in favore di chi si sente perseguitato o perseguitata. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 9221 – su un caso controverso di violenza sessuale e stalking – secondo cui c’è stato un comportamento poco coerente, da parte della ragazza, sempre con riferimento alla configurabilità dell’accusa di stalking, per aver accettato un “incontro chiarificatore” con l’ex fidanzato, incontro che poi sarebbe sfociato in una violenza sessuale.

Nella vicenda affrontata dalla suprema corte, la ragazza che aveva lasciato il fidanzato a causa della sua ossessiva gelosia continuava a rispondere alle sue telefonate minatorie e ai suoi sms dal grave contenuto. Ad avviso dei giudici, “laddove il comportamento del soggetto passivo in qualche modo assecondi il comportamento del soggetto agente, vien meno il requisito indispensabile del mutamento radicale delle proprie abitudini e la situazione di ansia che segna in modo irreversibile la vita della vittima”. Mutamento delle abitudini e insorgenza dello stato di ansia sono infatti la cartina di tornasole – in base alla giurisprudenza – che rileva la sussistenza del reato di stalking. Per questo motivo, i supremi giudici hanno escluso la configurabilità dell’accusa di atti persecutori a carico di un ventunenne napoletano, Oscar P., che continuava a minacciare con chiamate e sms la sua ex. Secondo la Suprema Corte, correttamente il tribunale del riesame di Napoli – accogliendo il ricorso della difesa del ragazzo – ha annullato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza posto a carico di Oscar P. dopo che la giovane lo aveva denunciato temendo per la sua incolumità.

“Il Tribunale del riesame – scrive la Terza sezione penale della Cassazione – nel valutare il racconto della persona offesa, pur prendendo atto delle minacce continue, ed anche gravi, poste in essere da Oscar P. anche al cospetto di estranei, non ha potuto far a meno di verificare comportamenti per lo meno incongrui posti in essere dalla destinataria di tali minacce, consistiti nel proseguire i rapporti telefonici rispondendo al proprio interlocutore anzichè prenderne le distanze”.

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