Approvata dalla Camera la legge sul “testamento biologico”

Con 326 voti a favore, 37 contrari e 4 astenuti la Camera ha approvato la proposta di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico.  

Hanno votato sì Pd, M5S, Democratici e progressisti, Sinistra italiana, Alternativa libera, Psi, Civici e innovatori; per il no si sono espressi Udc, Idea, Fratelli d’Italia, Lega, Alternativa popolare e Forza Italia, che ha lasciato comunque libertà di coscienza, linea, quest’ultima, seguita da Democrazia solidale-Cd e Direzione Italia. Il testo passa ora al Senato.

 Intanto ieri, con l’approvazione di un emendamento al ddl, è stata riconosciuta al paziente la facoltà di avvalersi del diritto di abbandonare le cure. Con la votazione si è infatti soppresso il sesto comma dell’articolo 1 della legge, che prescriveva come il “rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo, non possono comportare l’abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l’erogazione delle cure palliative”.

Il nuovo diritto del paziente tuttavia potrà scontrarsi con il rifiuto del medico a disattivare i macchinari che lo tengono in vita.

CHE COSA DICE LA LEGGE

Il testo della legge approvato dalla Camera, che si compone di 6 articoli, passa ora all’esame del Senato, dove naturalmente potrà subire modifiche.

L’art. 1 tratta del consenso informato, stabilisce il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte i trattamenti e di revocare il consenso. Nutrizione e idratazione artificiale sono da considerarsi “trattamenti sanitari”. Il medico può rifiutarsi di ‘staccare la spina’.

Il medico infatti – recita l’emendamento approvato mercoledì – è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo “e, in conseguenza di ciò, e’ esente da responsabilita’ civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali”. La relatrice Donata Lenzi (Pd) ne ha spiegato la ratio, ammettendo che l’emendamento era stato uno dei più discussi. “Staccare’ un paziente da una macchina – ha detto – richiede al medico un comportamento attivo, qualcosa che va oltre l’astensione”.

“Con questa norma, se il medico ritiene che una certa decisione vada contro le sue convinzioni, allora può dire ‘mi astengo’ e, come stabilisce il codice deontologico, deve continuare a farsi carico delle cure del paziente, fino a che non arrivi un collega a sostituirlo. Non possiamo puntare il fucile alla tempia del medico e imporgli di staccare il paziente dalla macchina”.

Le strutture sanitarie devono dare piena attuazione alla legge e dovendo dare piena attuazione alla legge, e sono chiamate a trovare una ‘risposta attiva’, affinché la volontà del paziente sia rispettata. Inoltre l’articolo 1 bis tocca il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della possibilità di ricorre alla sedazione palliativa profonda continua. L’articolo 2analizza il tema dei minori o di persona incapace.

L’articolo 3 è relativo alle Dat, le Disposizioni anticipate di trattamento. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni in materia di trattamenti sanitari, indicando una persona di sua fiducia (il fiduciario) che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. “Le Dat sono sempre vincolanti, ma non devono essere una gabbia. Possono essere disattese se sono palesemente incongrue, non corrispondono alla condizione clinica attuale del paziente o se ci sono terapie nuove che offrono possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”, spiega Mario Marazziti, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, illustrando il senso dell’emendamento all’articolo 3 comma 5, passato con 269 voti a favore, 112 contrari e 6 astenuti.

Le Dat “potranno essere fatte dal notaio ma anche depositate presso i Comuni e le Regioni potranno con propria normativa prevederne l’inserimento nel fascicolo sanitario elettronico. Con un apposito articolo abbiamo previsto particolare attenzione alla fase finale della vita contro ogni ‘ostinazione irragionevole’ a proseguire cure o fare esami diagnostici nelle fasi finali dell’esistenza e riconoscendo in quali casi sia opportuno ricorrere alla sedazione palliativa profonda”, ha precisato Donata Lenzi. Le Dat potranno essere revocate, in caso di urgenza e di emergenza, con dichiarazione verbale raccolta alla presenza di due testimoni o videoregistrata da un medico.

L’articolo 4 è dedicato alla pianificazione condivisa delle cure, rispetto all’evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o con prognosi infausta. Il personale sanitario è tenuto ad attenersi a quanto stabilito nella pianificazione delle cure qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

L’articolo 5 stabilisce che quanto previsto dalla legge sul biotestamento si applica anche alle dichiarazioni in merito già presentate e depositate. Infine, l’articolo 6stabilisce che entro il mese di aprile, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, il ministero della Salute presenti al Parlamento una relazione sull’applicazione della norma.

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